STATUTO

STATUTO

DELL’ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA “BRIDGE PISTOIA”

Denominazione e sede

Art. 1) Ai sensi degli artt. 36 e seguenti del Codice Civile, si è costituita, con atto del 28 ottobre 1999, l’Associazione Sportiva Dilettantistica senza fine di lucro denominata:

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA BRIDGE PISTOIA”, di seguito detta Associazione.

I colori sociali sono arancione e azzurro.

L’Associazione si conforma alle norme e alle direttive degli organismi dell’ordinamento sportivo, con particolare riferimento alle disposizioni del CONI, nonché allo Statuto ed ai Regolamenti della Federazione Italiana Gioco Bridge (di seguito F.I.G.B.), cui l’Associazione è attualmente affiliata, codice F0202, con rinnovo annuale.

Art. 2) L’Associazione, codice fiscale 90026820473, ha sede legale in Pistoia, presso la residenza del Presidente pro-tempore in carica

L’Assemblea degli associati, su proposta del Consiglio Direttivo, fissa l’ubicazione della sede operativa, attualmente in Pistoia, via Enrico Bindi 16, all’interno del territorio del Comune di Pistoia, o in un Comune limitrofo dell’area pistoiese.

Finalità

Art. 3) L’Associazione è un’istituzione democratica, a carattere autonomo, libero, apolitico ed aconfessionale; non persegue scopi di lucro e vieta la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. L’Associazione opera per fini sportivi, ricreativi e culturali per l’esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi, e non discrimina in base al sesso, alla religione, alla razza e alle condizioni socio-economiche.

Art. 4) L’Associazione Bridge Pistoia ha per scopo l’organizzazione e l’esercizio dell’attività sportiva dilettantistica; in particolare l’Associazione si propone quali finalità primarie:

a) la promozione, la diffusione e lo sviluppo del gioco del Bridge sul territorio, con facoltà di poter intraprendere tutte quelle azioni o iniziative che il Consiglio Direttivo riterrà necessarie per il raggiungimento del sopracitato fine;

 b) la partecipazione all’attività agonistica e a quella sportiva dilettantistica promossa dalla Federazione Italiana Gioco Bridge, o da altri soggetti dal questa autorizzati, ma sempre e comunque con il patrocinio della stessa;

c) l’attività didattica per l’avvio a questo sport, e per l’aggiornamento e il perfezionamento dei propri associati, al fine di migliorarne le qualità tecniche e le prestazioni nell’attività agonistica ed in quella sportiva ordinaria;

d) organizza e dirige le competizioni sportive presso la sede sociale, sempre nell’ambito dell’attività federale, nonché competizioni che possono assumere, per tipologia e caratteristiche tecniche, la qualifica di Regionale o Nazionale, sempre comunque con il patrocinio della F.I.G.B.;

e) dirige, coordina e disciplina l’attività agonistica societaria delle proprie squadre nei Campionati e nelle Coppe organizzati dalla F.I.G.B. e dal Comitato Regionale Toscano;

f) può assumere iniziative di carattere sociale, culturale e associazionistico, che il Consiglio Direttivo dovesse stimare opportunamente integrative e funzionali allo sviluppo dell’attività istituzionale, ed aventi come precipuo indirizzo quello di contribuire a rendere più interessante e piacevole l’impiego del tempo libero dei propri associati.

Soci

Art. 5) Possono essere soci dell’Associazione tutti coloro che ne condividono le finalità ed i principi ispiratori e ne accettino lo Statuto. Il rapporto associativo e le modalità associative sono volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo; pertanto la partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea. Fra gli aderenti all’Associazione esistono parità di diritti e di doveri.

Art. 6) L’ammissione all’Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell’aspirante socio recante:

a) i propri dati anagrafici, codice fiscale, indirizzo di posta elettronica;

b) la dichiarazione di condividere le finalità dell’Associazione, di conoscere e accettare il presente Statuto, gli eventuali regolamenti, e di attenersi alle deliberazioni adottate dagli Organi associativi;

c) il consenso al trattamento dei dati personali secondo la normativa vigente.

II Consiglio Direttivo fissa annualmente l’importo della quota associativa, che gli associati dovranno versare ogni anno ed all’atto dell’adesione. Coloro che diventano associati nel corso dell’anno solare sono tenuti al versamento della quota per intero.

Le domande di ammissione a socio presentate da minorenni dovranno essere controfirmate dall’esercente la patria potestà. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell’Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell’associato minorenne.

Art. 7) Tutti i soci hanno diritto di:

  • partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione;
  • partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche per l’approvazione e le modificazioni dello Statuto e di eventuali regolamenti;
  • godere dell’elettorato attivo e passivo per la nomina degli Organi Direttivi dell’Associazione.

I soci minorenni non hanno diritto di voto attivo e passivo, come meglio specificato nell’art. 14 del presente Statuto.

Art. 8) Gli associati hanno l’obbligo di osservare lo Statuto, di rispettare le decisioni degli Organi dell’Associazione e di corrispondere, nei modi e nei tempi stabiliti, le quote associative, le quote di tesseramento F.I.G.B. e quelle inerenti l’attività sportiva agonistica. Tali quote non sono trasmissibili né rivalutabili.

I Soci devono osservare e rispettare sempre, anche al di fuori della sede dell’Associazione, l’obbligo di lealtà, probità e rettitudine.

Art. 9) La qualifica di socio non è temporanea e si perde per decesso, dimissioni volontarie o esclusione.

Le dimissioni da socio devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo.

L’esclusione è prevista quando il socio non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto e di eventuali regolamenti, ponga in essere comportamenti che provocano danni materiali o all’immagine dell’Associazione, ed in caso di mancato pagamento della quota annuale nei tempi stabiliti.

In quest’ultimo caso la decadenza è automatica, mentre nelle altre fattispecie la sanzione è irrogata dal Collegio dei Probiviri e comunicata al socio interessato. Il Collegio dei Probiviri nei casi meno gravi potrà adottare provvedimenti disciplinari quali l’ammonizione, la deplorazione, la sospensione dalla frequenza nei locali o dagli incarichi sociali.

Art. 10) La perdita, per qualsiasi caso, della qualità di socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato all’Associazione. Il decesso del socio non conferisce agli eredi alcun diritto nell’ambito associativo; le dimissioni o l’esclusione non danno alcun diritto al rimborso delle quote versate.

Organi sociali

Art. 11) Gli Organi dell’Associazione sono: l’Assemblea dei soci, il Consiglio Direttivo e il Presidente, il Revisore unico e il Collegio dei Probiviri.

L’Assemblea

Art. 12) L’Assemblea dei soci è l’organo sovrano dell’Associazione; è composta da tutti i soci per i quali sussiste tale qualifica al momento della convocazione e può essere ordinaria o straordinaria.

La convocazione dell’Assemblea deve essere effettuata almeno 10 (dieci) giorni prima della data della riunione mediante invio e-mail o avviso scritto consegnato a mano con ricevuta firmata dal socio, nonché con pubblicazione sulla home page del sito web dell’Associazione e/o affissione dell’avviso nei locali in cui vengono svolte le attività associative. L’avviso di convocazione deve contenere il giorno, l’ora ed il luogo della prima e della seconda convocazione, nonché l’ordine del giorno.

Art. 13) L’Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente:

  • ogni anno entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale per l’approvazione del rendiconto economico-finanziario;
  • ogni 4 anni, entro il 31 gennaio dell’anno successivo alla disputa dei Giochi Olimpici estivi, per eleggere, con votazioni separate e successive, tutti gli Organi Istituzionali dell’Associazione.

L’Assemblea straordinaria ha luogo ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, ovvero quando venga fatta richiesta da almeno 2/3 dei soci aventi diritto al voto. In tale ipotesi dovrà essere indetta non oltre 15 giorni dalla richiesta.

Art. 14) Possono intervenire all’Assemblea (ordinaria o straordinaria), con diritto di voto, tutti i soci maggiorenni purché in regola con il pagamento delle quote associative; a ciascun socio spetta un solo voto. I soci minorenni e coloro che ne esercitano la potestà genitoriale o la tutela hanno diritto di ricevere la convocazione dell’Assemblea e di potervi assistere, ma non hanno diritto né di parola né di voto attivo e passivo.

E’ ammesso l’intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro socio. Ogni socio non può avere più di una delega.

Le votazioni dell’Assemblea avverranno, su indicazione della stessa, per alzata di mano e controprova, per appello nominale o con voto segreto. Per l’elezione delle cariche sociali è obbligatorio il voto segreto, tranne nell’ipotesi di un’unica candidatura per la carica di Presidente, in cui è ammessa l’elezione per acclamazione.

Art. 15) All’Assemblea spettano i seguenti compiti

–> in sede ordinaria

  • approvare il rendiconto economico-finanziario dell’anno trascorso;
  • eleggere il Presidente e il Consiglio Direttivo, stabilendone il numero dei componenti;
  • eleggere il Revisore unico e il Collegio dei Probiviri;
  • deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario e di interesse generale posto all’ordine del giorno;

–>  in sede straordinaria

  • deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
  • deliberare sullo scioglimento dell’Associazione;
  • deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all’ordine del giorno.

Art. 16) L’Assemblea ordinaria, presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, il quale nomina fra i soci un segretario verbalizzante, è validamente costituita in prima convocazione con la presenza del 50% più uno dei soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti.

L’Assemblea ordinaria delibera validamente, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza del 50% più uno dei presenti su tutte le questioni poste all’ordine del giorno.

Tra la prima e la seconda convocazione devono intercorrere almeno due ore.

Art. 17) L’Assemblea straordinaria è presieduta da un Presidente nominato dall’Assemblea stessa a maggioranza semplice, il quale nomina a sua volta fra i soci un segretario verbalizzante.

Per modificare lo Statuto, l’Assemblea Straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno il 50% più uno degli associati, sia in prima che in seconda convocazione, e delibera con la maggioranza del 50% più uno dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno 2/3 degli associati.

Art. 18) Tutte le delibere assembleari ed i rendiconti, oltre ad essere debitamente trascritti nel libro dei verbali delle Assemblee dei soci, sono pubblicizzati ai soci con l’esposizione per 15 giorni dopo l’approvazione nella sede dell’Associazione e/o la pubblicazione sulla home page del sito web.

Consiglio Direttivo e Presidente

Art. 19) Il Consiglio Direttivo è l’Organo esecutivo e gestionale dell’Associazione ed è eletto dall’Assemblea ogni 4 anni. Esso è composto da un minimo di 7 (sette) a un massimo di 11 (undici) membri, ivi compreso il Presidente che ne è membro di diritto. I membri del Consiglio sono rieleggibili, e tutti gli incarichi si intendono a titolo gratuito, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute in conseguenza della carica ricoperta. Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall’Assemblea Soci; esso rimarrà in carica comunque fino all’elezione del nuovo. In caso di dimissioni di un componente del Consiglio Direttivo, viene cooptato il primo dei non eletti.

All’interno del Consiglio Direttivo saranno nominati un Vicepresidente, un Segretario e un Tesoriere. Al Presidente, che ha la rappresentanza legale dell’Associazione Sportiva dilettantistica, potranno essere delegati parte dei poteri spettanti al Consiglio Direttivo.

Gli Amministratori non possono ricoprire la medesima carica in altre società e associazioni sportive nell’ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata, ovvero nella medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva.

Art. 20) Il Consiglio Direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione. Al Consiglio Direttivo competono in particolare:

  • le decisioni inerenti le spese ordinarie e straordinarie per la gestione dell’Associazione;
  • la redazione annuale del rendiconto economico-finanziario da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio;
  • la predisposizione del programma sportivo relativo alle attività da svolgere nel nuovo anno sociale;
  • le decisioni relative alle attività e ai servizi istituzionali e complementari da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali dell’Associazione;
  • la fissazione delle quote associative annuali;
  • la facoltà di nominare, tra i soci esterni al Consiglio, dei delegati allo svolgimento di particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo stesso;
  • la redazione delle norme di funzionamento della sede sociale e dei regolamenti interni;
  • le proposte di modifica dello Statuto da sottoporsi alla successiva approvazione dell’Assemblea;
  • esaminare e deliberare sull’ammissione di nuovi soci;
  • ogni funzione che lo Statuto o le leggi non attribuiscano ad altri organi.

Art. 21) Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno quattro volte l’anno ovvero ogni qual volta il Presidente o la maggioranza dei membri lo ritenga necessario. Le convocazioni del Consiglio debbono essere effettuate a mezzo e-mail, da inviare almeno 5 giorni prima della data della riunione, che deve contenere l’ordine del giorno, la data, l’orario ed il luogo della seduta.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono in unica convocazione, sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice-Presidente. Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Le sedute e le deliberazioni del Consiglio sono fatte constare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 22) Il Consiglio Direttivo decade per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti. In questo caso il Presidente o, in caso di suo impedimento, il Vicepresidente o in subordine il Consigliere più anziano, dovrà convocare l’Assemblea straordinaria entro quindici giorni e da tenersi entro i successivi trenta curando l’ordinaria amministrazione.

Art.23) Il Presidente dirige l’Associazione, ha la firma e la rappresentanza legale e giudiziale. È eletto dall’Assemblea dei soci, insieme ai membri del Consiglio Direttivo, ogni 4 anni.

Egli presiede l’Assemblea e il Consiglio Direttivo e ne provvede alla convocazione, vigila sull’esecuzione delle delibere dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo e, nei casi di urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo, salvo ratifica da parte di quest’ultimo alla prima riunione utile.

Art. 24) Il Vice Presidente coadiuva o sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.

Segretario e Tesoriere

Art. 25) Il Segretario redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la tenuta dei relativi libri e registri. Ad egli spetta, altresì, provvedere a predisporre quanto necessario per gli acquisti deliberati dal Consiglio Direttivo e conservare i relativi documenti e contratti.

Art. 26) Il Tesoriere presiede alla gestione amministrativa e contabile dell’Associazione Sportiva Dilettantistica redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e predisponendo, in concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari. Egli provvede altresì alle operazioni formali di incasso e di pagamento delle spese deliberate dal Consiglio Direttivo. Al Tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti.

Art. 27) In caso di impedimento del Tesoriere a svolgere le proprie funzioni, ovvero nell’ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni di questo sono assunte, per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento, ovvero a procedere a nuova nomina, dal Vicepresidente. Il Segretario, temporaneamente impedito, ovvero dimissionario o revocato, è sostituito con le stesse modalità dal Vicepresidente.

Il Revisore unico

Art. 28) Il Revisore unico è l’organo di controllo monocratico nominato dall’Assemblea, anche fra i non soci, per un quadriennio, rinnovabile, e deve essere scelto tra i revisori legali iscritti nell’apposito registro.

Il Revisore unico partecipa di diritto alle riunioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto, esercita il controllo contabile e le funzioni previste dagli artt. 2403 e seguenti del codice civile, e riferisce annualmente all’Assemblea con relazione scritta, allegata quale parte integrante al Bilancio d’esercizio.

Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo, e a tal fine può chiedere al Consiglio Direttivo notizie sull’andamento di determinate attività.

Le prestazioni dell’Organo di revisione sono svolte gratuitamente.

Il Collegio dei Probiviri

Art. 29) Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri, nominati dall’Assemblea ogni 4 anni fra i soci, rieleggibili. E’ competente ad intervenire e decidere in caso di comportamento degli associati suscettibile delle sanzioni di cui al precedente art. 9. E’ in ogni caso garantito il diritto di difesa e la contestazione scritta degli addebiti, assegnando un termine non inferiore a 10 giorni per le contro deduzioni. Contro i provvedimenti adottati dal Collegio è ammesso il ricorso entro 15 giorni all’Assemblea, che dovrà all’uopo essere convocata entro 30 giorni.

Il Collegio ha inoltre la funzione di amichevole composizione e decisione in ordine alle controversie fra i soci che non siano di competenza degli Organi della Giustizia sportiva della Federazione.

Patrimonio ed esercizio finanziario

Art. 30) Il patrimonio dell’Associazione Sportiva Dilettantistica è costituito da:

  • quote associative annuali
  • quote di iscrizione e corrispettivi per i servizi istituzionali versati dai soci;
  • contributi da parte della F.I.G.B.;
  • eventuali contributi e liberalità di privati o enti pubblici;
  • beni mobili di proprietà dell’Associazione Sportiva Dilettantistica o ad essa pervenuti a qualsiasi titolo.

Art. 31) Eventuali avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale non potranno essere distribuiti né in forma diretta né indiretta tra i soci, ma dovranno essere utilizzati per il raggiungimento dei fini sportivi istituzionali, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 32) L’anno sociale e l’esercizio finanziario vanno dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo dovrà predisporre il rendiconto economico e finanziario da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio. Il rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell’Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli Associati.

Durata – Scioglimento – Liquidazione

Art. 33) La durata dell’Associazione è illimitata.

Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato, su proposta del Consiglio Direttivo, dall’Assemblea straordinaria dei soci, con la presenza – sia in prima che in seconda convocazione – e l’approvazione di almeno 2/3 dei soci. Con la stessa maggioranza l’Assemblea provvederà alla nomina dei liquidatori.

Il patrimonio residuo sarà devoluto ad altra Associazione Sportiva con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190 della legge 23.12.96, n. 662, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Norme finali

Art. 34) La decisione su controversie che potessero sorgere tra gli associati, o tra costoro e l’Associazione o gli Organi della stessa, che risultino non componibili da parte del Collegio dei Probiviri, ed eccetto quelle che per legge non sono compromissibili con arbitri, sarà deferita al giudizio di tre arbitri, di cui due da nominarsi da ciascuna delle parti contendenti, ed il terzo di comune accordo. In caso di mancato accordo, il Consiglio Direttivo incaricherà il presidente del tribunale ove ha sede l’associazione di eseguire la nomina del terzo arbitro.

Art. 35) Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si fa espresso rimando alle vigenti norme in materia di associazionismo sportivo dilettantistico, di enti non commerciali e di associazioni senza finalità di lucro.